La normativa italiana attribuisce grande rilievo al diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano ma sottolinea che l’ascolto deve rappresentare uno strumento in sua tutela e non un’esperienza necessariamente dovuta.
L’art. 473-bis.4 c.p.c. prevede infatti che il giudice debba ascoltare il minore capace di discernimento, valorizzando la sua opinione nelle decisioni che incidono sulla sua vita, tuttavia non impone un obbligo assoluto e incondizionato
La riforma Cartabia ha valorizzato la centralità dell’ascolto chiarendo tuttavia che il giudice conserva un margine di discrezionalità e l’effettiva utilità, dovendo valutare la maturità, lo stato emotivo e il contesto familiare del minore per evitare di arrecare un pregiudizio psicologico.
Nel ambito di un processo di famiglia se le parti chiedono l’ascolto del minore, deve sempre essere disposto?
No, non è sempre dovuto, infatti se l’audizione potrebbe generare nel minore turbamento o ansia il giudice può decidere di non procedere. In particolare: “Non può ritenersi obbligatorio l’ascolto del minore ogniqualvolta vi sia richiesta delle parti, dovendo il giudice valutare, con motivazione specifica, se tale ascolto possa esporre il minore a ulteriore ansia e turbamento, specie in situazioni di forte conflitto familiare o di particolare vulnerabilità del minore stesso”. (Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17 giugno 2025, n. 16333)
l’ascolto deve essere infatti funzionale alla tutela del minore e non può mai trasformarsi in un’occasione di ulteriore pressione psicologica, soprattutto nelle situazioni in cui il minore sia già esposto a tensioni familiari o a dinamiche conflittuali tra i genitori.
In sostanza il giudice valuta una serie di elementi prima di decidere sull’ascolto:
- Età e maturità: in genere si ascoltano i minori che abbiano compiuto 12 anni, o anche più giovani se ritenuti capaci di discernimento.
- Stato emotivo: se il minore manifesta disagio, ansia o è coinvolto in dinamiche di manipolazione, il giudice può ritenere opportuno evitare l’audizione diretta.
- Contesto familiare: in presenza di forti conflitti o rischio di strumentalizzazione, la prudenza impone una valutazione attenta dell’opportunità dell’ascolto. In situazioni di conflitto familiare grave o quando vi siano dubbi sull’adeguatezza della rappresentanza esercitata dai genitori, il giudice può nominare un curatore speciale al minore, che agisca nel suo esclusivo interesse e il minore può essere considerato, per tramite del curatore, parte del procedimento.
- Motivazione: qualora il giudice decida di non ascoltare il minore, deve darne conto con una motivazione puntuale e specifica.
Per non esporre il minore a ulteriori pressioni il giudice può riservarsi di acquisire gli elementi necessari tramite consulenze tecniche, servizi sociali o altre fonti indirette.
La serenità e l’equilibrio psicologico del minore devono sempre prevalere su ogni altra esigenza processuale e affinchè l’ascolto sia davvero uno strumento di tutela e non un ulteriore fattore di disagio occorre saper bilanciare il diritto all’espressione del minore con la necessità di proteggerlo da ulteriori traumi e pressioni.
E i figli maggiorenni possono esprimere richieste?
Si, se non sono economicamente autosufficienti possono intervenire nel giudizio per chiedere direttamente l’attribuzione di un assegno di mantenimento da parte di uno dei genitori. Tale diritto è riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, che ha più volte ribadito che il figlio maggiorenne, privo di reddito e non ancora inserito nel mondo del lavoro, è legittimato a intervenire nel giudizio dei genitori per tutelare i propri diritti economici.


